Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, qualora gli accertamenti peritali richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà della persona, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, lo svolgimento dei medesimi anche in difetto del consenso da parte dell'interessato.
      2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

          a) l'indicazione del reato per cui si procede;

          b) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono indispensabile;

          c) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

          d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 224-quater;

          e) l'indicazione della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito.

      Art. 224-ter. - (Divieto di atti pericolosi per la salute della persona). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti nel caso in cui vi sia il sospetto che possano nuocere alla salute della persona.

 

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      Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Per l'accompagnamento coattivo della persona nei confronti della quale l'atto deve essere eseguito si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132».